DECRETO CONTO TERMICO
Il decreto relativo al Conto Termico, firmato il 28 dicembre 2012, mette a disposizione 700 mil € per privati e 200 mil € per Pubbliche Amministrazioni , per incentivare i piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’incentivo copre il 40% dell’investimento ed è applicato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.
Le competenze sono definite in base all’intervento e alla potenza dell’impianto, come indicato nell’Allegato I.
I soggetti privati includono persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
L’incentivo può essere concesso esclusivamente agli interventi che non beneficiano di altri incentivi statali.
I privati
in alcuni casi potranno quindi scegliere se avvalersi del bonus del 40% o della detrazione fiscale del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni.Le Pubbliche Amministrazioni
che non possono accedere al 55%, dovranno optare per il nuovo Conto Termico.INTERVENTI INCENTIVABILI
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, possono accedere agli incentivi del Conto termico:
- l’isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
- la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
- l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, accedono ai bonus:
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
- l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
- la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.
Anche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato.
AMMISSIBILITA' AGLI INCNTIVI
Per accedere ai bonus, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime.
Per le pompe di calore elettriche e a gas, l’incentivo erogato è calcolato tenendo conto della taglia dell’impianto, della zona climatica, dell’energia prodotta e delle prestazioni dell’impianto.